REGOLAMENTO GENERALE MISTICA ®
REGOLAMENTO GENERALE ESPOSITORI MISTICA Festival
NORME SPECIFICHE
Art. 1 – La Soffitta di Morgana di Marta Cassinelli, di seguito l’“Organizzatore”, organizza “Mistica Festival dei Mondi Esoterici ”, di seguito denominata “Festival” .
Art. 2 – Il Festival ha ad oggetto le seguenti aree merceologiche: Artigianato, Abbigliamento, Servizi alla persona, benessere, spiritualità, oggettistica.
Art. 3 – Sono ammessi al Festival gli operatori pubblici e privati (di seguito più generalmente “espositori”), che operano nei settori inerenti alla manifestazione, il cui contratto di partecipazione al Festival (di seguito più generalmente “contratto”) sia pervenuto all’Organizzatore entro i termini stabiliti. L’Organizzatore propone il contratto su appositi moduli utilizzando a tal fine diversi canali di comunicazione. L’espositore che vuole partecipare alla manifestazione sottoscrive il modulo contrattuale adeguatamente compilato e lo fa pervenire all’Organizzatore per accettazione. Il contratto di partecipazione si considera concluso a tutti gli effetti di legge, tra l’Organizzatore e l’espositore, nel momento in cui l’Organizzatore ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’espositore (in via esemplificativa e non esaustiva si considera conosciuta l’accettazione nel momento in cui il contratto è sottoscritto dall’espositore innanzi ai collaboratori dell’Organizzatore, è pervenuto all’Organizzatore a mezzo fax, posta elettronica o posta ordinaria ecc.). L’Organizzatore ha la facoltà di recedere liberamente dal contratto, per qualsiasi motivo e ragione, fino all’apertura al pubblico del Festival. In tale caso l’Organizzatore restituirà l’importo versato all’espositore, senza maggiorazioni per interessi. Null’altro è dovuto dall’Organizzatore all’espositore in caso di recesso da parte dell’Organizzatore.
Art. 4– Per la natura del Festival ed i temi trattati è fatto assoluto divieto durante i consulti a trattare temi che riguardino la salute, procedimenti penali e/o gravidanze pena l’esclusione immediata dal Festival. È fatto inoltre assoluto divieto di proporre, effettuare ritualistica.
Art. 5- Le date di apertura e di chiusura del Festival vengono fissate dall’Organizzatore che, salvo approvazione degli organi competenti, ha il diritto insindacabile di modificare, a propria discrezione, la durata e le date di apertura e di chiusura del Festival e, altresì, di sopprimere interamente o in alcuni settori il presente Festival, senza che ciò comporti per gli espositori alcun diritto al risarcimento di eventuali danni e/o ad indennità e/o penali.
Art. 6 – Il presente Regolamento Generale è parte integrante e sostanziale del contratto di partecipazione al Festival.
NORME GENERALI
Art. 1 – Il contratto di partecipazione è redatto sugli appositi moduli predisposti dall’Organizzatore e deve pervenire all’Organizzatore regolarmente sottoscritto entro i termini previsti. Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione l’espositore dichiara di conoscere ed accettare, obbligandosi a rispettare, le norme e le prescrizioni di cui al Regolamento Tecnico, al Regolamento di sicurezza dell’Organizzatore, al Regolamento di sicurezza del Quartiere fieristico, al presente Regolamento Generale e ogni altra norma relativa all’organizzazione e al funzionamento del Festival.
Art. 2 – L’espositore con la sottoscrizione del suddetto contratto di partecipazione si obbliga a partecipare al Festival e, irrevocabilmente, si obbliga a versare il corrispettivo previsto nel predetto contratto, tale quota di partecipazione è subordinata alla grandezza dell’area richiesta. Art. 2 bis – La quota di partecipazione include l’allacciamento elettrico ed il relativo consumo, badge espositore ed ingresso gratuito. I termini e le modalità per effettuare i pagamenti sono indicati nel contratto di partecipazione e nel vademecum per l’espositore presente sul sito del Festival e/o inviato all’espositore con qualunque mezzo di comunicazione. L’Organizzatore rilascerà il pass di entrata in fiera al ricevimento dell’intero importo concordato.
Art. 3 – Il contratto concluso tra l’Organizzatore e l’espositore si risolverà ex art. 1456 c.c. con la dichiarazione dell’Organizzatore di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui l’espositore non corrisponda, o sia in ritardo nel corrispondere, il saldo nei termini indicati nel contratto di partecipazione. In caso di risoluzione per inadempimento l’espositore è tenuto a corrispondere all’Organizzatore, a titolo di penale per l’inadempimento, l’intero importo concordato per la partecipazione al Festival, salvo il risarcimento del danno ulteriore, e senza che l’Organizzatore debba restituire quanto eventualmente già incassato. In caso di risoluzione del contratto l’Organizzatore ha diritto di concedere lo spazio espositivo per intero o per parti ad altri soggetti/imprese.
Art. 4 – L’espositore, fino alla data di chiusura del Festival al pubblico, può recedere dal contratto, dando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, mail o pec. In questo caso l’importo versato dall’espositore non verrà restituito.
L’espositore, qualora non abbia esercitato il recesso nel termine e nelle forme sopra stabilite, è definitivamente obbligato a partecipare al Festival non potendo nei 30 (trenta) giorni che precedono il Festival, recedere dal contratto per nessun motivo e non potendo cedere la propria partecipazione ad altro espositore.
In questo caso l’intero importo pattuito sarà comunque dovuto all’Organizzatore anche se l’espositore, per sua decisione unilaterale, non presenzierà al Festival.
Art. 5 – È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti al Festival. Per quanto concerne sia gli atti di concorrenza sleale che ulteriori e diversi atti e/o comportamenti, compiuti dall’espositore in violazione delle regole comportamentali e organizzative di cui al precedente art. 1, comma 2, l’espositore si obbliga ad accettare ed attuare immediatamente durante tutta la durata della manifestazione (compresi i periodi di allestimento e smontaggio), tutte le iniziative e decisioni, ivi compresa quella della definitiva espulsione, prese insindacabilmente dall’Organizzatore -e comunicate anche tramite il Responsabile di Manifestazione- volte a garantire e tutelare gli altri espositori, i visitatori e l’Organizzatore stesso. Art. 5 bis – Inoltre, chiunque creerà discussioni animate che turbino il Festival con utenti, colleghi oppure organizzatori verrà fatto allontanare immediatamente ed insindacabilmente dall’Organizzatore Responsabile.
AREE ESPOSITIVE
Art. 6 – Le aree espositive sono assegnate secondo i criteri merceologici e l’ambientazione generale della manifestazione a discrezione dell’Organizzatore e nei limiti dello spazio disponibile. L’area esterna è molto ampia e dotata di parcheggio pubblico a pagamento con tariffa agevolata al 50%. L’Organizzatore ha il diritto di modificare liberamente e per le proprie insindacabili esigenze l’ubicazione e la conformazione dello spazio espositivo assegnato. Tale modifica non darà diritto all’espositore di sollevare alcuna eccezione né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno.
Art. 7 – Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati dall’Organizzatore, le aree sono messe a disposizione dell’espositore nelle date e agli orari all’uopo comunicati e gli stand devono essere pronti entro le ore venti (20.00) del giorno precedente l’apertura. Dopo tale orario eventuali completamenti dello stand sono possibili solo se autorizzati dall’Organizzatore. I posteggi per le auto ed i mezzi di trasporto sono concessi, in base alla disponibilità dell’Organizzatore, l’area esterna al padiglione è ampia e dispone di parcheggio privato non pagamento con tariffa scontata del 50%.
Art. 8 – La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posto espositivo sono tassativamente vietati. L’ospitalità di altre imprese nel proprio stand è permessa solo previa comunicazione ed accettazione da parte dell’Organizzatore mediante compilazione del relativo modulo e versamento dell’importo dovuto. È ammesso il collegamento tra spazi espositivi adiacenti per formare un unico ambiente di esposizione. L’Organizzatore può disporre delle aree espositive e degli stand non occupati al momento dell’apertura della manifestazione anche se questi sono stati regolarmente prenotati.
Art. 9 – È vietata l’esposizione di prodotti non indicati nel contratto di partecipazione. L’espositore è obbligato al rispetto della normativa in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere, per sé stesso e per i terzi suoi collaboratori/dipendenti, ad attenersi alla vigente normativa in materia di attività commerciali e, altresì, a rispettare la normativa specifica dettata in riferimento alla tipologia di prodotti da lui stesso commercializzati.
Art. 10 – Ogni espositore è obbligato a presentare all’Organizzatore il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese dall’inizio del Festival e a realizzarlo a sue spese solo dopo aver ottenuto l’approvazione. L’Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o far togliere, in tutto o in parte, lo stand e gli allestimenti 1) che siano stati allestiti o eseguiti senza autorizzazione o in modo difforme dall’autorizzazione concessa dall’Organizzatore o che, a giudizio insindacabile dell’Organizzatore, 2) violino le regole del Festival, 3) disturbino la visione d’insieme del padiglione, 4) siano di danno, anche lieve, agli espositori o al pubblico.
Art. 11 – Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti dall’Organizzatore per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi fronti.
Art. 12 – Ogni espositore è tenuto a presidiare il proprio stand durante l’intero orario di apertura al pubblico del Festival, e durante gli orari di apertura agli espositori, di allestimento e smontaggio. È vietato lasciare incustodito il proprio stand soprattutto durante gli orari di apertura al pubblico. Lo smontaggio degli stand può iniziare soltanto dopo la definitiva chiusura della manifestazione al pubblico in base all’orario comunicato dall’Organizzatore. Ogni chiusura anticipata comporterà il rifiuto del contratto di partecipazione per le manifestazioni successive ed il risarcimento di eventuali danni occorsi all’Organizzatore.
Art. 13 – Entro i termini di smontaggio l’espositore è obbligato a riconsegnare il posto nello stato in cui gli fu affidato. L’espositore risponde di tutti i danni comunque arrecati allo stand.
SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI
Art. 14 – L’illuminazione generale del Festival, diurna e notturna, viene gestita dall’Organizzatore. Ogni espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione dell’Organizzatore, ad un’ulteriore illuminazione (220 V) dello stand assegnato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza C.E.I.
Art. 15 – L’Organizzatore provvede alla fornitura di energia elettrica (220/380 V) e di acqua nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici. I rischi derivanti dalle forniture sono a carico degli espositori. Per gli impianti di illuminazione e di erogazione d’acqua ulteriori a quelli previsti in dotazione, l’espositore deve fare specifica richiesta e versare il corrispettivo previsto. L’addebito per il consumo (220 V) eccedente i 1000 W, sarà addebitato forfettariamente in relazione agli impianti effettivamente installati in base alle tariffe in atto. Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta la sospensione della fornitura, oltre all’assunzione delle proprie responsabilità e al pagamento di eventuali penalità. La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta all’atto della presentazione del contratto di partecipazione.
TRASPORTI
Art. 16 – L’espositore è obbligato a eseguire a propria cura, spese e sotto la propria responsabilità il trasporto, il carico e lo scarico, in entrata ed in uscita, dei beni ed oggetti da posizionare nell’area espositiva e nello stand (prodotti, oggettistica, insegne ecc.). L’Organizzatore non è responsabile per danni a cose e persone che conseguano alla movimentazione e al trasporto dei predetti beni ed oggetti.
Art. 17 – L’espositore deve utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per i servizi di trasporto, il carico e lo scarico dei beni e degli oggetti all’interno del quartiere fieristico. Nell’eseguire tali attività deve osservare il regolamento e le norme previste in materia di sicurezza. L’espositore è responsabile per le operazioni eseguite da lui direttamente o fatte eseguire da terzi e risponde dei danni arrecati a persone, a beni e si obbliga a tenere del tutto indenne l’Organizzatore.
MACCHINARI
Art. 18 – Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione dell’Organizzatore e negli orari stabiliti e nel rispetto delle norme dettate dal regolamento generale della struttura e dal Regolamento di Sicurezza del Quartiere Fieristico. È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire danni, infortuni, cattivi odori e l’emissione di gas e liquidi. Gli espositori interessati dovranno ottenere in anticipo le autorizzazioni necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia. L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.
PROPRIETÀ INDUSTRIALI
Art. 19 – I prodotti, le merci, le aree espositive non potranno essere fotografati, disegnati, videoregistrati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dell’Organizzatore. L’Organizzatore ha il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d’insieme che di dettaglio, esterne ed interne del Festival e dei singoli stand.
Art. 20 – I diritti di proprietà industriale, come nuovi marchi di impresa apposti su prodotti che figurano esposti, godono della protezione prevista dalla normativa vigente se ad essa conformi.
ASSICURAZIONI – DANNI E VIGILANZA
Art. 21 – L’espositore è l’unico custode dello stand e dei prodotti e materiali, beni, arredi presenti nella postazione espositiva ed è l’unico responsabile civilmente e penalmente di qualsivoglia danno a persone o cose, causato dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area espositiva nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori o incaricati. È fatto obbligo ad ogni espositore di stipulare idonea polizza assicurativa che assicuri per tutta la durata del Festival, ivi compresi i periodi di allestimento e smontaggio, all’interno dell’area espositiva e nelle adiacenze esterne di questa: a) lo stand e i prodotti/merci esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazione o caduta d’acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine); b) la responsabilità civile dell’espositore per danni provocati da lui, dai suoi preposti/dipendenti/collaboratori, dallo stand, dai prodotti e dai materiali in esso presenti, a terzi, ai propri dipendenti/collaboratori, all’Organizzatore. Quale unico responsabile della postazione espositiva, l’espositore si obbliga a manlevare in via sostanziale e processuale l’Organizzatore mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, spesa -incluse quelle legali- derivante dall’uso da parte dell’espositore dello stand e dell’area espositiva. Oltre a ciò l’espositore accetta che l’Organizzatore non assuma alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati. Conseguentemente non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d’acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi sia all’interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.
Art. 22 – L’Organizzatore, pur provvedendo ad un servizio generale di vigilanza diurno e notturno dei locali di esposizione, non assume alcuna responsabilità per furti e/o danni di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli indicati all’articolo 21, anche se dovuti da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura del Festival è espressamente e tassativamente vietato a chiunque (anche dipendenti/collaboratori/addetti dell’espositore) di permanere nello stand e all’interno dell’area della Mostra, salvo speciale permesso dell’Organizzatore.
INGRESSI – ORARI – TESSERE
Art. 23 – Il Festival è riservato agli operatori e al pubblico negli orari stabiliti dall’Organizzatore e resi noti attraverso vari canali. L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare liberamente variazioni all’orario anche se già reso noto.
Art. 24 – L’Organizzatore ha il diritto di stabilire liberamente il prezzo dei pass di ingresso a carico dei visitatori e di concedere eventuali facilitazioni ad Associazioni, comitive, gruppi di persone o persona singola.
Art. 25 – Ogni espositore riceve alcune tessere di libero ingresso secondo le modalità previste a discrezione dell’Organizzatore. Le tessere sono nominative e strettamente personali per cui è vietata la cessione anche momentanea a chiunque.
CATALOGO E PUBBLICITÀ
Art. 26 – L’Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca obbligo o responsabilità verso l’espositore, alla pubblicazione del catalogo ufficiale contenente, in ordine alfabetico, l’elenco degli espositori con accanto le merceologie di appartenenza. L’Organizzatore non è responsabile dei tempi di pubblicazione del catalogo e del contenuto in esso riportato (errori, mancanze, ecc.).
Art. 27 – Sono accettate inserzioni pubblicitarie a pagamento secondo le tariffe stabilite dall’Organizzatore.
Art. 28 – All’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità viene effettuata esclusivamente dall’Organizzatore e dai suoi preposti. È vietata, quindi, ogni forma di pubblicità all’esterno dello stand (esempio volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario negli spazi comuni) e comunque ogni attività che possa recare disturbo al corretto svolgimento della manifestazione o recare danno all’immagine dell’Organizzatore (come richieste di sottoscrizione di abbonamenti ecc.).
Art.28 bis- Il marchio e l’immagine coordinata del Festival non possono essere in nessun modo riprodotte, utilizzate o modificate per la propria promozione pubblicitaria senza averne autorizzazione scritta direttamente dall’Organizzazione del Festival.
INFORMATIVA PRIVACY
Art. 29 – Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) l’Organizzatore, quale titolare del trattamento, rende l’informativa sul trattamento dei dati personali mediante pubblicazione sul proprio sito http://www.lasoffittadimorgana.com , alla voce Privacy Policy ed aggiunge che tratterà i dati personali conferiti con il contratto di partecipazione e con la modulistica inerente alla partecipazione come segue. Finalità e modalità. I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 1) finalità connesse e strumentali alla organizzazione e realizzazione del Festival cui l’espositore ha chiesto di partecipare. Il trattamento avverrà con lo scopo di adempiere alle prestazioni oggetto del contratto concluso tra le parti nonché di adempiere agli obblighi previsti dalla legge nazionale e comunitaria e dalle Autorità legittimate. Così ad esempio, in modo semplificativo e non esaustivo, l’Organizzatore tratterà i dati conferiti per la gestione dei rapporti con la clientela e le comunicazioni ad essa rivolte, nei rapporti con i fornitori, per la predisposizione del materiale pubblicitario, la predisposizione degli stand e della grafica, per la creazione e la messa online del sito web del Festival, per fornire servizi tecnici, logistici, di vigilanza, per svolgere ricerche di mercato, a tutela del proprio credito ecc..
Per tale finalità il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati nella Privacy Policy visionabile sul sito internet. Infine, i dati potranno essere diffusi tramite il sito web dell’Organizzatore, del Festival, tramite siti riguardanti le manifestazioni organizzate da La Soffitta di Morgana ® di Marta Cassinelli, nonché tramite pubblicazioni su periodici e riviste; 2) per ulteriori finalità volte a perseguire gli scopi istituzionali nonché volte a consentire il migliore esercizio dell’attività imprenditoriale dell’Organizzatore. Per tale finalità il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Conferimento facoltativo. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Nel caso in cui l’interessato non consenta appieno al trattamento l’Organizzatore potrà eseguire esclusivamente le operazioni di natura amministrativa e contabile essenziali per dare esecuzione al contratto pertanto, in assenza di consenso, non saranno eseguite tutte le prestazioni del contratto che richiedo la comunicazione a terzi e la diffusione (comunicazioni alla clientela, materiale pubblicitario, grafica dello stand, servizio vigilanza, inserimento dell’espositore nel catalogo, nella pubblicità, sul sito internet ecc.). In questo caso l’Organizzatore non sarà ritenuto inadempiente per le prestazioni non eseguite per causa e volontà dell’espositore che ha negato il consenso. Nel caso in cui l’Organizzatore comunichi a terzi i dati personali dell’espositore, non sarà responsabile delle modalità di trattamento effettuata dai terzi. L’interessato, conosciuti dall’Organizzatore i riferimenti dei terzi a cui i dati sono stati comunicati, dovrà rivolgere direttamente le proprie richieste a questi ultimi. Il consenso ed il rifiuto al trattamento dei dati per le finalità e modalità sopra elencate, sono annotati sul contratto di partecipazione a cura dell’espositore. Diritti dell’Interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. I predetti diritti possono essere esercitati nelle modalità ivi indicate inviando la comunicazione al titolare del trattamento La Soffitta di Morgana di Marta Cassinelli, via delle Genziane 170 – Genova – pec: m.cassinelli@legalmail.it; Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Dati personali di terzi comunicati all’espositore. Nel caso in cui l’Organizzatore comunichi dati personali dei visitatori della Mostra da lui raccolti all’espositore, quest’ultimo si obbliga a trattarli conformemente alle prescrizioni imposte dal Codice Privacy e dalla normativa in materia, a trattarli esclusivamente per le finalità per le quali l’interessato ha prestato il proprio consenso all’Organizzatore, a rendere immediatamente idonea informativa all’interessato e a garantire l’esercizio dei diritti dell’Interessato sia che la richiesta provenga direttamente all’espositore dall’interessato sia che la richiesta provenga tramite l’Organizzatore. L’espositore, inoltre, riconosce e accetta che l’Organizzatore non è responsabile del trattamento dei dati personali eseguito dall’espositore stesso e manleva espressamente l’Organizzatore da qualsiasi pregiudizio possa a questo derivare dal trattamento dei dati personali da lui eseguito.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 – Nel caso in cui il Festival non dovesse aver luogo l’Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile per danni e/o disagi occorsi all’espositore e sarà tenuto esclusivamente a rimborsare le somme che l’espositore abbia già corrisposto, senza maggiorazioni per interessi, decurtate le spese già sostenute ed anticipate nell’interesse dell’espositore dall’Organizzatore. Art. 31 – Nel caso in cui il Festival, dopo l’apertura al pubblico, fosse sospesa a causa di eventi imprevisti, l’Organizzatore non è tenuto a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate.
Art. 32 – Qualsiasi reclamo, denuncia o contestazione, di qualsiasi natura e per qualsivoglia motivo, comunque concernente l’organizzazione e lo svolgimento del Festival, deve a pena di decadenza essere denunciata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r all’Organizzatore entro 8 (otto) giorni dalla chiusura al pubblico del Festival. La decadenza maturerà anche se relativamente al diritto rivendicato non fosse ancora maturato il termine di prescrizione.
Art. 33 – L’Organizzatore, a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare il Festival e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPENTENTE
Art. 35 Il contratto è disciplinato ed interpretato a tutti gli effetti dalla legge italiana. Le controversie concernenti l’interpretazione, l’esecuzione e/o alla risoluzione del contratto concluso tra le parti derivanti dalla partecipazione al Festival sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova con espressa esclusione di ogni altro Foro concorrente e/o alternativo.
Il sottoscritto espositore dichiara di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli: Norme Specifiche del Festival: Art. 3 (ammissione, conclusione del contratto, recesso dell’Organizzatore); Art. 5 (apertura e chiusura del Festival); Art. 6 (campo applicazione Regolamento Generale) – Norme generali: Art. 1 (norme che regolano il Festival); Art. 2 (modalità e tempi di pagamento, obblighi dell’espositore); Art. 3 (clausola risolutiva espressa, penale); Art. 4 (recesso dell’espositore); Art. 5 (violazione delle regole del Festival, decisioni dell’Organizzatore); Art. 6 (limite alle eccezioni e alla risoluzione); Art. 8 (divieto di cessione e subaffitto di posteggi, diritto di utilizzo dello stand non occupato); Art. 10 (diritto dell’Organizzatore di modificare e far togliere lo stand e gli allestimenti); Art. 13 (danni al posteggio); Art. 16 (limitazione della responsabilità dell’Organizzatore) Art. 17 (sui macchinari e sulla limitazione di responsabilità dell’Organizzatore). – Art. 18 (responsabilità per danni a persone e cose); Art. 21 (responsabilità dell’espositore, assicurazioni, garanzia prestata all’Organizzatore, limiti alla responsabilità dell’Organizzatore); Art. e 22 (vigilanza e limiti alla responsabilità dell’Organizzatore); Art. 23 (variazione all’orario); Art. 26 (esclusione di responsabilità dell’Organizzatore relativamente al catalogo); Art. 28 (divieto di pubblicità all’esterno dell’area espositiva); Art. 29 (mancato consenso al trattamento dei dati che rende impossibile adempiere alle obbligazioni dell’Organizzatore e dati personali dei visitatori comunicati all’espositore); Art. 30 (mancato svolgersi del Festival); Art. 31 (sospensione della Festival); Art. 32 (reclami, denunce, contestazioni e termine di decadenza); Art. 34 (nuove norme e disposizioni), Art. 35 (Legge applicabile e foro competente).